Sì
alla legge sui piccoli Comuni
C'è
un fondo da 100 milioni
Il
Senato ha approvato in via definitiva il ddl che punta a valorizzare
le piccole realtà municipali, stanziando anche fondi per la
riqualificazione degli immobili
Alla
fine, dopo 3 legislature in cui il provvedimento era arrivato sempre
a un passo dall’ approvazione senza riuscire a toccare il
traguardo, il Parlamento approva il disegno di legge che sostiene e
valorizza i piccoli comuni italiani. Al testo, che porta la firma del
presidente della commissione Ambiente della Camera Ermete Realacci,
il Senato dà il via libera definitivo praticamente all’unanimità:
205 sì e 2 astenuti.
I contenuti
Ecco,
in estrema sintesi, il contenuto del ddl Piccoli Comuni. L’articolo
1 enuclea le finalità del ddl, che riguarda i Comuni con popolazione
residente fino a 5.000 abitanti, provvedendo alla definizione di
`Piccolo Comune´. L’articolo 2 reca disposizioni in materia di
attività e servizi. L’articolo 3 istituisce un Fondo per lo
sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, per il
finanziamento di investimenti per una serie di finalità. Il Fondo ha
una dotazione di 10 milioni per il 2017 e di 15 milioni per ciascuno
degli anni dal 2018 al 2023. L’articolo 4 concerne il recupero e la
riqualificazione dei centri storici e la promozione di alberghi
diffusi mediante interventi integrati pubblici e privati. L’articolo
5 prevede l’adozione di misure volte all’acquisizione e alla
riqualificazione di immobili al fine di contrastare l’abbandono di
terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado. L’articolo
6 consente la stipula di intese per l’acquisizione di case
cantoniere e la realizzazione di circuiti e itinerari
turistico-culturali. L’articolo 7 prevede la possibilità’ di
stipulare convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre
confessioni religiose per la salvaguardia e il recupero dei beni
culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o
degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.
L’articolo 8 detta norme per lo sviluppo della rete in banda ultra
larga.
I servizi
L’articolo
9 del ddl sui Piccoli Comuni contiene disposizioni relative ai
servizi postali e all’effettuazione di pagamenti. L’articolo 10
concerne l’adozione di iniziative volte a garantire la
distribuzione dei quotidiani anche nei piccoli Comuni. Ai sensi
dell’articolo 11, i piccoli Comuni potranno promuovere il consumo e
la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da
filiera corta o a chilometro utile. Secondo quanto previsto
dall’articolo 12, essi destineranno specifiche aree per la
realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta. L’articolo
13 reca disposizioni in materia di attuazione delle politiche di
sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane, mentre
l’articolo 14 concerne la programmazione di iniziative finalizzate
alla promozione cinematografica in favore dei piccoli Comuni.
L’articolo 15 prevede la predisposizione di un Piano per
l’istruzione destinato alle aree rurali e montane. L’articolo 16
contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’articolo
17 dispone che nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni del ddl
trovino applicazione compatibilmente a quanto previsto dai rispettivi
statuti.