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IN TOSCANA, al confine tra MUGELLO e VAL DI SIEVE, prendendo da DICOMANO la direzione verso FORLì, dopo circa 10 chilometri quasi al confine con la ROMAGNA , tra la valle dell'ACQUA CHETA ed il MONTE FALTERONA, troviamo il paese di SAN GODENZO, nella cui famosa abazia nel 1302 DANTE ALIGHIERI convenne con gli esuli guelfi bianchi e Ghibellini.

SAN GODENZO comune della MONTAGNA FIORENTINA ha una notevole estensione territoriale ed ha un dislivello tra il punto più alto (M. Falco, m 1658) e quello più basso (oltre Ponte alla Corella, m 240) di oltre 1400 metri, mostrando delle caratteristiche rudemente alpestri, con monti strapiombanti e profonde vallate. Dal territorio del Comune di San Godenzo, nella frazione de Il CASTAGNO D'ANDREA è possibile entrare nell'area protetta del PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA e CAMPIGNA, una tra le piu'suggestive porte del versante fiorentino del Parco.

lunedì 15 aprile 2019

Legge 104, si allarga la platea: congedo straordinario anche ai figli non conviventi

Il congedo straordinario biennale previsto dalla legge 104 spetta anche al figlio non convivente con il genitore in situazione di disabilità grave. Lo ha stabilito una sentenza della Corte Costituzionale recepita dall’Inps con una specifica circolare. Si tratta di una modifica all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, in base alla quale per utilizzare il congedo è necessario il requisito della convivenza.
COSA CAMBIA  – Non sarà quindi necessario che il figlio già conviva con il genitore al momento in cui è presentata la domanda, ma l’Inps specifica che in ogni caso il diritto al congedo straordinario spetta sempre nel rispetto dell’ordine di priorità. In altre parole: il figlio non convivente del disabile grave potrà tuttavia richiedere e beneficiare dei due anni di congedo straordinario soltanto qualora tutti gli altri aventi diritto siano mancanti, assenti o a loro volta affetti da disabilità.
LA SENTENZA – La Corte, con sentenza 232/2018, ha stabilito il diritto anche per il figlio che, “al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge”.
LEGGE 104, DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA – Per utilizzare il congedo, il figlio non ancora convivente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.
La nuova disciplina si applica retroattivamente solo ai casi per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato alla data della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale (12 dicembre 2018).
ORDINE DI PRIORITA’ DEL CONGEDO STRAORDINARIO – L’Inps ha rivisto l’ordine di priorità del congedo straordinario di due anni previsto dalla legge 104/1992:
  1. il “coniuge convivente” o la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente” o della “parte dell’unione civile convivente”;
  3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente” o la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente” o la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente” o la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  6. uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” o la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” , i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.