Si susseguono le aggressioni da parte
di alunni o genitori nei confronti dei docenti.
Bisogna fare molta attenzione perché
gli insegnanti sono pubblici ufficiali e nell’esercizio delle loro
funzioni non possono essere offesi nell’onore.Spesso i genitori non
usano mezzi termini: un voto negativo o una punizione inflitta ai
loro figli viene interpretata come un’offesa. Non pensano che quasi
sempre sono la normale conseguenza di una preparazione inadeguata o
un mezzo di correzione di comportamenti sbagliati.
A volte passano anche alle vie di
fatto. Spesso si presentano davanti ai docenti dei figli con aria di
sfida. E arrivano a minacciare o insultare gli insegnanti, rei di
aver osato a giudicare in modo negativo i figli.
Cosa prevede il Codice Penale
L’art. 357 del Codice Penale dispone
che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali,
coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa,
giudiziaria o amministrativa“.
Agli stessi effetti, come disposto dal
secondo comma dell’art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e
successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “è pubblica la
funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e
da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal
suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi“.
Dalla lettura della norma, pertanto, si
evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a
tutti quei soggetti che “concorrono a formare la volontà di una
pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri:
decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione” (Cass.
Pen. n. 148796/81); “di collaborazione anche saltuaria” (Cass.
Pen. n. 166013/84).
L’articolo 358 c.p., a propria volta,
dispone che “sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a
qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico
servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse
forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei
poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di
semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opera meramente
materiale”.
Secondo la dottrina prevalente per
incaricato di pubblico servizio dovrebbe intendersi un soggetto che
pur svolgendo un’attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente
pubblico non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e,
d’altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.
Tipologie di pubblici ufficiali
La qualità di pubblico ufficiale è
stata riconosciuta nel tempo a diversi soggetti.
A titolo esemplificativo sono
considerati pacificamente pubblici ufficiali: i consulenti tecnici, i
periti d’ufficio, gli ufficiali giudiziari e i curatori
fallimentari, quali ausiliari del giudice (Cass. Pen. 16.6.1983;
11.5.1969); i portalettere e i fattorini postali (Cass. n.
5.10.1982); gli ispettori e gli ufficiali sanitari; i notai; il
sindaco quale ufficiale del governo; i consiglieri comunali (Cass. n.
18.11.1974); gli appartenenti alle forze di polizia e armate; i
vigili del fuoco e urbani; i magistrati nell’esercizio delle loro
funzioni (ecc.).
Anche gli insegnanti delle scuole
pubbliche lo sono, così come ha ribadito la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, che ha ribadito la
qualità di pubblico ufficiale per l’insegnante di scuola media
nell’esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta
delle lezioni, ma esteso “alle connesse attività preparatorie,
contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori
degli allievi” riconoscendo tutti gli elementi del reato di
oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore.