L'Inps comunica che dal prossimo mese le domande di assegno per il nucleo familiare andranno inoltrate esclusivamente in via telematica
Cambia la procedura per richiedere gli assegni familiari Inps, che da cartacea diventa esclusivamente telematica a partire dal 1° aprile, utilizzando la nuova procedura e il modulo ANF/DIP SR 16 online.
La nuova procedura riguarda i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo ed è subito applicata per la presentazione della domanda ANF assegni familiari validi dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.
In caso di mancata presentazione della richiesta telematica da parte del lavoratore, il datore di lavoro non potrà anticipare il pagamento degli assegni per il nucleo familiare in busta paga e il lavoratore non avrà diritto al regolare pagamento dell’importo degli assegni familiari spettanti.
L’altra novità riguarda anche il calcolo dell’importo spettante che, sempre dal 1° aprile, sarà effettuato direttamente dall’Inps e non più dal datore di lavoro.
In caso di mancata presentazione della richiesta telematica da parte del lavoratore, il datore di lavoro non potrà anticipare il pagamento degli assegni per il nucleo familiare in busta paga e il lavoratore non avrà diritto al regolare pagamento dell’importo degli assegni familiari spettanti.
L’altra novità riguarda anche il calcolo dell’importo spettante che, sempre dal 1° aprile, sarà effettuato direttamente dall’Inps e non più dal datore di lavoro.
LA NUOVA PROCEDURA – Dopo aver presentato l’istanza online, l’Inps si occuperà della definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta, individuando gli importi giornalieri e mensili spettanti.
L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.
Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non dovranno essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni fornite dall’Istituto stesso.
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.
L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.
Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non dovranno essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni fornite dall’Istituto stesso.
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.
COME PRESENTARE LA DOMANDA – La domanda dovrà essere presentata telematicamente all’Inps attraverso uno dei seguenti canali:
- online, tramite il servizio dedicato accessibile dal sito http://www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
- patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale. Ai lavoratori di ditte cessate e fallite la prestazione familiare sarà erogata direttamente dall’Istituto (cfr. Circolare n. 136/2014).