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Benvenuto nel sito “Insangodenzo”, questo sito raccoglie tutte le informazioni sugli operatori turistici, attività commerciali, artigiani e piccoli produttori agricoli, news curiosità e quant'altro riguarda gli eventi nel comune di San Godenzo.

IN TOSCANA, al confine tra MUGELLO e VAL DI SIEVE, prendendo da DICOMANO la direzione verso FORLì, dopo circa 10 chilometri quasi al confine con la ROMAGNA , tra la valle dell'ACQUA CHETA ed il MONTE FALTERONA, troviamo il paese di SAN GODENZO, nella cui famosa abazia nel 1302 DANTE ALIGHIERI convenne con gli esuli guelfi bianchi e Ghibellini.

SAN GODENZO comune della MONTAGNA FIORENTINA ha una notevole estensione territoriale ed ha un dislivello tra il punto più alto (M. Falco, m 1658) e quello più basso (oltre Ponte alla Corella, m 240) di oltre 1400 metri, mostrando delle caratteristiche rudemente alpestri, con monti strapiombanti e profonde vallate. Dal territorio del Comune di San Godenzo, nella frazione de Il CASTAGNO D'ANDREA è possibile entrare nell'area protetta del PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA e CAMPIGNA, una tra le piu'suggestive porte del versante fiorentino del Parco.

lunedì 22 ottobre 2018

Animali in casa: ecco le regole condominiali „Animali in casa: ecco le regole condominiali“

Animali in casa: ecco le regole condominiali
L’entrata in vigore della nuova riforma dei condomini ha eliminato il divieto di detenere animali domestici. La libertà però di possedere un animale deve tenere conto del rispetto dei diritti degli altri condomini e di alcuni doveri
Animali in casa: ecco le regole condominiali

Animali in condominio, si possono tenere sì o no? Cosa dice la legge? Fino a qualche anno fa non era raro imbattersi in annunci nei condomini che specificavano il divieto di tenere animali domestici in casa per gli inquilini.
La legge 220/2012, all’articolo 1138 c.c. (Regolamento di condominio), nell’ultimo comma riconosce invece il diritto di tenere animali domestici nel condominio specificando che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. 
Se però non si può più vietare la presenza di animali domestici negli appartamenti condominiali, è altrettanto vero che esistono anche determinati obblighi e doveri da parte dei loro possessori, per garantire la convivenza civile e il rispetto di tutti. E’ importante infatti da parte dei proprietari degli animali garantire il rispetto delle norme di sicurezza, igiene e salute per non arrecare disturbi agli altri condomini, che potrebbero poi richiedere ad esempio l’allontanamento dell’animale. 
Valgono ad esempio le disposizioni contenute nell’ordinanza del ministero della Salute in vigore dal 23 marzo 2009 che prevede, tra le altre cose, l’obbligo per i proprietari dell’animale:
Animali in casa: ecco le regole condominiali
  • mantenere pulita l’area di passeggio;
  • utilizzare il guinzaglio ogni luogo;
  • applicare la museruola in caso di animali aggressivi.
Inoltre, è bene ricordare che:
  • gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza museruola e guinzaglio. Il proprietario sarà ritenuto responsabile civilmente e penalmente in caso di danni o lesioni a persone;
  • il proprietario sarà ritenuto responsabile anche qualora l’animale emetta rumori molesti intollerabili o odori sgradevoli (articolo 844 cod. civ.). e il condominio può richiedere l’allentamento dell’animale dall’abitazione (art. 700 cod. proc. civ.). Sebbene sia riconosciuto il diritto dei cani di abbaiare, ad esempio, è però vero che per il proprietario sussiste l’obbligo di ridurre al minimo le occasioni di disturbo e di prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell’animale (vedi Cass. pen. n. 7856/2008);
  • in caso di immissioni rumorose è possibile ipotizzare il rato di “disturbo del riposo delle persone” (art. 659 cod. pen.) purché tale disturbo venga arrecato a un numero indeterminato di persone;
  • è vietato abbandonare per un lungo periodo gli animali domestici su bacini o in casa: in quel caso potrebbe ipotizzarsi il reato di “omessa custodia” (art. 672 cod. pen.).