Benvenuto

Benvenuto nel sito “Insangodenzo”, questo sito raccoglie tutte le informazioni sugli operatori turistici, attività commerciali, artigiani e piccoli produttori agricoli, news curiosità e quant'altro riguarda gli eventi nel comune di San Godenzo.

IN TOSCANA, al confine tra MUGELLO e VAL DI SIEVE, prendendo da DICOMANO la direzione verso FORLì, dopo circa 10 chilometri quasi al confine con la ROMAGNA , tra la valle dell'ACQUA CHETA ed il MONTE FALTERONA, troviamo il paese di SAN GODENZO, nella cui famosa abazia nel 1302 DANTE ALIGHIERI convenne con gli esuli guelfi bianchi e Ghibellini.

SAN GODENZO comune della MONTAGNA FIORENTINA ha una notevole estensione territoriale ed ha un dislivello tra il punto più alto (M. Falco, m 1658) e quello più basso (oltre Ponte alla Corella, m 240) di oltre 1400 metri, mostrando delle caratteristiche rudemente alpestri, con monti strapiombanti e profonde vallate. Dal territorio del Comune di San Godenzo, nella frazione de Il CASTAGNO D'ANDREA è possibile entrare nell'area protetta del PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA e CAMPIGNA, una tra le piu'suggestive porte del versante fiorentino del Parco.

lunedì 26 novembre 2018

Un docente è un pubblico ufficiale. Ogni insulto o aggressione è punibile dalla legge

Si susseguono le aggressioni da parte di alunni o genitori nei confronti dei docenti.
Bisogna fare molta attenzione perché gli insegnanti sono pubblici ufficiali e nell’esercizio delle loro funzioni non possono essere offesi nell’onore.Spesso i genitori non usano mezzi termini: un voto negativo o una punizione inflitta ai loro figli viene interpretata come un’offesa. Non pensano che quasi sempre sono la normale conseguenza di una preparazione inadeguata o un mezzo di correzione di comportamenti sbagliati.
A volte passano anche alle vie di fatto. Spesso si presentano davanti ai docenti dei figli con aria di sfida. E arrivano a minacciare o insultare gli insegnanti, rei di aver osato a giudicare in modo negativo i figli.
Cosa prevede il Codice Penale
L’art. 357 del Codice Penale dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“.
Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell’art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi“.
Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che “concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione” (Cass. Pen. n. 148796/81); “di collaborazione anche saltuaria” (Cass. Pen. n. 166013/84).
L’articolo 358 c.p., a propria volta, dispone che “sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
Secondo la dottrina prevalente per incaricato di pubblico servizio dovrebbe intendersi un soggetto che pur svolgendo un’attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d’altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.
Tipologie di pubblici ufficiali
La qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta nel tempo a diversi soggetti.
A titolo esemplificativo sono considerati pacificamente pubblici ufficiali: i consulenti tecnici, i periti d’ufficio, gli ufficiali giudiziari e i curatori fallimentari, quali ausiliari del giudice (Cass. Pen. 16.6.1983; 11.5.1969); i portalettere e i fattorini postali (Cass. n. 5.10.1982); gli ispettori e gli ufficiali sanitari; i notai; il sindaco quale ufficiale del governo; i consiglieri comunali (Cass. n. 18.11.1974); gli appartenenti alle forze di polizia e armate; i vigili del fuoco e urbani; i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni (ecc.).
Anche gli insegnanti delle scuole pubbliche lo sono, così come ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l’insegnante di scuola media nell’esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso “alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi” riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore.