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IN TOSCANA, al confine tra MUGELLO e VAL DI SIEVE, prendendo da DICOMANO la direzione verso FORLì, dopo circa 10 chilometri quasi al confine con la ROMAGNA , tra la valle dell'ACQUA CHETA ed il MONTE FALTERONA, troviamo il paese di SAN GODENZO, nella cui famosa abazia nel 1302 DANTE ALIGHIERI convenne con gli esuli guelfi bianchi e Ghibellini.

SAN GODENZO comune della MONTAGNA FIORENTINA ha una notevole estensione territoriale ed ha un dislivello tra il punto più alto (M. Falco, m 1658) e quello più basso (oltre Ponte alla Corella, m 240) di oltre 1400 metri, mostrando delle caratteristiche rudemente alpestri, con monti strapiombanti e profonde vallate. Dal territorio del Comune di San Godenzo, nella frazione de Il CASTAGNO D'ANDREA è possibile entrare nell'area protetta del PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA e CAMPIGNA, una tra le piu'suggestive porte del versante fiorentino del Parco.

venerdì 15 giugno 2018

Scadenza Imu e Tasi 2018. Tutto quello che c'è da sapere

Scadenza Imu e Tasi 2018. Tutto quello che c'è da sapere

Calcolo Imu per prima casa e seconda, detrazioni, comodato d'uso ecc. Come si paga, quando e chi deve versare: la guida completa a pochi giorni dalla scadenza

 Giugno, mese delle tasse. E' infatti proprio questo il periodo nel quale famiglie e imprese verseranno più contributi all'Erario tra Imu e Tasi, l'Iva, L'Irpef riconducibile alle partite Iva, l'Irap e la Tari. Un esborso complessivo che, secondo l'Ufficio Studi della Cgia di Mestretoccherà i 53,3 miliardi. Una decina dei quali riguardano il pagamento, entro il 18 giugno (cadendo di sabato la tradizionale data del 16) dell'acconto di Imu e Tasi (il saldo sarà versato il 17 dicembre). Scadenza che riguarda anche il versamento della quarta rata del saldo Iva relativo al 2017.
Come si calcola. La buona notizia è che quest'anno, grazie al blocco degli aumenti stabilito dalle ultime Leggi di Stabilità, non c'è stato un rincaro delle aliquote di Imu (l'Imposta sul possesso di immobili, terreni, uffici, negozi, ect) e Tasi, la Tassa sui servizi indivisibili dei Comuni che riguarda gli utilizzatori degli immobili, e quindi in parte anche gli inquilini. Complessivamente, le due imposte, che non sono alternative, ma vanno versate entrambe, non possono superare l'aliquota complessiva del 10,6 per mille più un'eventuale maggiore dello 0,8. Aliquote che vanno applicate alla rendita catastale maggiorata del 5% e moltiplicata per il coefficiente previsto per il tipo di immobile o di terreno nel caso delle abitazioni è 160). Il pagamento deve essere effettuato con il modello F24 o i bollettini postali. Tenendo conto che le aliquote sono generalmente rimaste invariate e che sono pochissimi i casi di Comuni che hanno trovato fondi per ulteriori sconti, verificato che non sia cambiato nulla presso il proprio Comune (agli sportelli o sul sito) e sul portale del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.it) e che non ci siano state modifiche personali o familiari nel possesso, l'utilizzo o l'affitto delle proprietà immobiliari, si possono riportare le somme versate l'anno scorso, a giugno con l'acconto e a dicembre con il saldo, essendo divise al 50%. Nulla vieta di versare entro il 18 giugno tutto il dovuto.
Chi deve versare Imu e Tasi. In linea generale, come spiega una guida di Altroconsumo, chi possiede un immobile che utilizza come abitazione principale non deve pagare né l'Imu né la Tasi. Salvo i casi di esclusione, l’Imu deve essere versata per il possesso di qualunque immobile, terreno o area edificabile. Sempre salvo i casi di esclusione, la Tasi invece deve essere versata per l’utilizzo di qualunque immobile, tranne i terreni. Per abitazione principale si intende l’immobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare hanno la residenza e dimorano abitualmente. In pratica, per queste imposte la prima casa è quella in cui si ha sia la residenza sia il domicilio. Ciò significa che se avete la residenza in un immobile ma dimorate, magari per lavoro, in un'altra casa, solo una delle due può essere considerata abitazione principale. Dall'esclusione del pagamento sono escluse le prime case di lusso accatastate come A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi artistici o storici). Le pertinenze all’abitazione principale seguono lo stesso trattamento dell’immobile e quindi non va versara l'Iva se si tratta di prima casa non di lusso. Sono però agevolabili al massimo tre pertinenze, nella misura di una sola pertinenza per categoria. Per pertinenze si intendono quelle classificate come C2 (magazzini, depositi), C6 (box, autorimesse) e C7 (tettoie chiuse o aperte).
Ai fini della Tasi si applicano, per la casa e le pertinenze, le aliquote deliberate dal Comune, per l'Imu, invece, oltre all’aliquota generalmente più bassa dell’ordinaria, è riconosciuta una detrazione di almeno 200 euroda rapportare al periodo di utilizzo come abitazione principale. Se la detrazione è più alta dell’imposta dovuta sull’abitazione principale, può essere usata per ridurre quanto si deve pagare per le pertinenze. Se più persone hanno diritto alla detrazione, questa va divisa tra loro proporzionalmente.
Separazione e divorzio. In caso di separazione legale e divorzio, la casa coniugale assegnata al coniuge è esente da Imu e Tasi perché considerata abitazione principale di quest’ultimo.Case di anziani o disabili ricoverati. Se avete parenti anziani o disabili che hanno portato la loro residenza in istituti di ricovero o sanitari, potreste non dover pagare l’Imu e la Tasi sulla casa di proprietà lasciata vuota se il Comune ha deciso di trattare queste situazioni allo stesso modo delle abitazioni principali. Ovviamente la casa non deve essere stata affittata.
Comodato d'uso gratuito. E' un contratto con il quale un soggetto (comodante) dà in uso gratuitamente un immobile a un altro soggetto (comodatario). La base imponibile (cioè l’importo su cui si calcolano le imposte) è ridotta della metà per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli.
Per godere di questa riduzione, però si devono rispettare queste condizioni: il contratto deve essere registrato presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, il contratto deve essere tra genitori e figli, non sono ammesse altre parentele, il comodante deve risiedere anagraficamente e avere la dimora abituale nello stesso Comune in cui si trova l’immobile dato in comodato, il comodatario deve usare l’immobile come sua abitazione principale, quindi deve dimorarci abitualmente e avere la residenza, il comodante deve possedere al massimo un altro immobile (che deve usare come abitazione principale) in Italia, che si trovi nello stesso Comune in cui c’è quello dato in comodato, l’immobile dato in comodato non deve essere di lusso.
Seconda casa. In questo caso, l’Imu va pagata. L’imposta si calcola proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso. Ricordatevi che il mese si considera per intero solo se il possesso è durato più di 15 giorni. Ogni contribuente deve versare la propria imposta, in caso di comproprietà non può pagare uno solo per tutti. Il Comune può ridurre la Tasi per le abitazioni con un unico occupante, le abitazioni e i locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero e per i fabbricati rurali ad uso abitativo.
In caso di locazione o comodato d’uso gratuito sia il proprietario che l’utilizzatore devono versare la Tasi sulla base delle percentuali deliberate dal Comune. L’occupante, se non usa la casa come abitazione principale, versa una quota compresa tra il 10% e il 30% del totale dell’imposta.Case in affitto. I proprietari delle case date in affitto versano l’Imu interamente, sulla base delle aliquote ad hoc stabilite dal Comune. Per quanto riguarda invece la Tasi, il proprietario di una casa data in affitto, versa l’imposta in una percentuale che varia tra il 70% e il 90%, a seconda di quanto ha deliberato il Comune.
Chi vive in affitto invece, deve versare la restante quota, a meno che non utilizzi l’immobile come propria abitazione principale. Se l’immobile è dato in affitto temporaneamente per meno di 6 mesi nello stesso anno, la Tasi deve essere versta solo dal proprietario. In pratica in caso di affitto per sei mesi a un soggetto e sei mesi a un altro, non viene fatta la divisione della Tasi tra proprietario e locatari, sarà solo il primo a versare tutta l’imposta. Locazione a canone concordato. Per gli immobili dati in affitto a canone concordato in base alla legge 431/98 (questa dicitura deve essere indicata nel contratto), sia Imu che Tasi vengono ridotte del 25%. Dovete quindi fare il calcolo e applicare l’aliquota deliberata dal vostro Comune, ma versare solo il 75% del totale.