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IN TOSCANA, al confine tra MUGELLO e VAL DI SIEVE, prendendo da DICOMANO la direzione verso FORLì, dopo circa 10 chilometri quasi al confine con la ROMAGNA , tra la valle dell'ACQUA CHETA ed il MONTE FALTERONA, troviamo il paese di SAN GODENZO, nella cui famosa abazia nel 1302 DANTE ALIGHIERI convenne con gli esuli guelfi bianchi e Ghibellini.

SAN GODENZO comune della MONTAGNA FIORENTINA ha una notevole estensione territoriale ed ha un dislivello tra il punto più alto (M. Falco, m 1658) e quello più basso (oltre Ponte alla Corella, m 240) di oltre 1400 metri, mostrando delle caratteristiche rudemente alpestri, con monti strapiombanti e profonde vallate. Dal territorio del Comune di San Godenzo, nella frazione de Il CASTAGNO D'ANDREA è possibile entrare nell'area protetta del PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA e CAMPIGNA, una tra le piu'suggestive porte del versante fiorentino del Parco.

venerdì 13 luglio 2018

Addio al tfr mensile in busta paga: cosa cambia

Addio al tfr mensile in busta paga: cosa cambia


Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti ad inserire il cosiddetto tfr in busta paga QuIR nel cedolino del dipendente che ne ha richiesto l’erogazione mensile

Con la busta paga di luglio finisce il periodo in cui era possibile ricevere il tfr mensile. Il tfr maturato verrà – come sempre successo – accantonato presso l’azienda, e non verrà più quindi erogato ai dipendenti di mese in mese.
SPERIMENTAZIONE FINITA – Termina così la sperimentazione voluta dal governo Renzi nel 2015 e portata avanti per tre anni. Ad annunciare lo stop definitivo è l’Inps con il messaggio n. 2791 del 10 luglio 2018.
COSA CAMBIA – A partire dalla mensilità di luglio, i lavoratori non potranno più ricevere il rateo di liquidazione maturato mensilmente assieme allo stipendio, o Quir (quota integrativa della retribuzione).
Il tfr maturato verrà accantonato presso l’azienda, e non verrà più quindi erogato ai dipendenti di mese in mese. L’accantonamento porterà ad accumulare la somma che sarà versata al dipendente quando lascerà l’azienda a termine rapporto di lavoro.
È un ritorno a tutti gli effetti alla disciplina ordinaria e all’articolo 2120 del Codice civile, che afferma: “ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni”.
TASSAZIONE IN BUSTA PAGA – Non sono stati i molti i lavoratori che hanno deciso nei tre anni sperimentali di aderire all’iniziativa, soprattutto per via della mancata applicazione della tassazione agevolata sul trattamento di fine rapporto pagato assieme alla retribuzione. A differenza del tfr liquidato al termine del rapporto, che beneficia della tassazione separata, il tfr pagato ogni mese era infatti assoggettato alla tassazione ordinaria, nella generalità dei casi più pesante. Solo negli ultimi tempi l’opzione per la Quir stava iniziando a destare un maggiore interesse nei lavoratori, per via dell’incremento della retribuzione (seppure esiguo).
DESTINAZIONE TRF – Alla luce dello stop, il lavoratore potrà ora accantonare il tfr come avviene nella normalità dei casi, esclusivamente:
  • all’interno dell’azienda;
  • al Fondo di Tesoreria INPS;
  • oppure, ad una forma pensionistica complementare di destinazione.