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Benvenuto nel sito “Insangodenzo”, questo sito raccoglie tutte le informazioni sugli operatori turistici, attività commerciali, artigiani e piccoli produttori agricoli, news curiosità e quant'altro riguarda gli eventi nel comune di San Godenzo.

IN TOSCANA, al confine tra MUGELLO e VAL DI SIEVE, prendendo da DICOMANO la direzione verso FORLì, dopo circa 10 chilometri quasi al confine con la ROMAGNA , tra la valle dell'ACQUA CHETA ed il MONTE FALTERONA, troviamo il paese di SAN GODENZO, nella cui famosa abazia nel 1302 DANTE ALIGHIERI convenne con gli esuli guelfi bianchi e Ghibellini.

SAN GODENZO comune della MONTAGNA FIORENTINA ha una notevole estensione territoriale ed ha un dislivello tra il punto più alto (M. Falco, m 1658) e quello più basso (oltre Ponte alla Corella, m 240) di oltre 1400 metri, mostrando delle caratteristiche rudemente alpestri, con monti strapiombanti e profonde vallate. Dal territorio del Comune di San Godenzo, nella frazione de Il CASTAGNO D'ANDREA è possibile entrare nell'area protetta del PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA e CAMPIGNA, una tra le piu'suggestive porte del versante fiorentino del Parco.

lunedì 23 luglio 2018

I contratti a tempo determinato dopo il Decreto Dignità

I contratti a tempo determinato dopo il Decreto Dignità


Entrato in vigore il Decreto Dignità, ecco cosa cambia per i tempi determinati

A partire dal 14 luglio 2018 ai nuovi contratti di lavoro a tempo determinato, ai rinnovi e alle proroghe di quelli in corso a tale data si dovranno applicare le nuove regole previste dal Decreto n. 87/2018, il c.d. Decreto Dignità “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”.Prima di analizzare le varie modifiche apportate da tale decreto, si ricorda che, salvo i rapporti di lavoro a termine di durata inferiore ai 12 giorni, i contratti a tempo determinato, i rinnovi e le proroghe devono essere stipulati con atto scritto specificandone il termine.
La nuova disciplina ha previsto che la durata del primo contratto a tempo determinato non può superare i 12 mesi laddove non è indicata la motivazione per cui è stato apposto un termine (la c.d. causale). Se, invece, tale causale è inserita nel contratto, la durata massima è pari a 24 mesi.Alla scadenza dei primi 12 mesi il datore di lavoro potrà decidere di rinnovare o prorogare il contratto per ulteriori 12 mesi massimo, ma è d’obbligo specificarne la motivazione.
Il Decreto, a tal proposito, ammette due tipologie di causali: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività o per sostituire altri lavoratori; esigenze relative a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.L’obbligo di tali motivazioni è da escludersi per i contratti di attività stagionale che mantengono la loro specifica disciplina.
Un’ulteriore modifica è stata introdotta in merito alle proroghe, scende infatti da 5 a 4 il numero massimo delle stesse. La violazione della norma in questione comporta la trasformazione in contratto a tempo indeterminato (dalla quinta proroga).In linea generale, il limite massimo di durata dei rapporti a tempo determinato diventa di 24 mesi anziché 36 compresi i rinnovi e le proroghe.
La nuova normativa ha inoltre stabilito un termine più lungo per l’impugnazione, il lavoratore potrà agire non più entro 120 giorni, ma entro 180 giorni dalla cessazione pena la decadenza.
Infine, il costo del rinnovo di un contratto a tempo determinato è più alto poiché i datori di lavoro devono versare, oltre al contributo addizionale Naspi già previsto e pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile previdenziale utile, un ulteriore contributo dello 0,50% per ogni rinnovo.Si sottolinea che le disposizioni del Decreto non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni.